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Carabinieri FORESTALI salvano 400 agnelli dalla mattanza islamica: “Li stavano per sgozzare” Agosto 12, 2019
I carabinieri FORESTALI hanno scoperto e denunciato cinque persone in un allevamento a Sesto Fiorentino.
L’accusa è di uccisioni illecite di animali, che avvengono in particolare infliggendo gravi e inutili sofferenze agli esemplari perché non vengono utilizzati strumenti per stordirli e vengono ammazzati tagliando la giugulare: è il famoso sgozzamento halal.
I controlli, ordinati dal ministro Salvini ai prefetti e questori, erano in occasione della Festa islamica del Sacrificio o dello Sgozzamento, che prosegue fino al 15 agosto. Migliaia gli animali che saranno brutalizzati in questi giorni dai musulmani residenti in Italia.
Nell’allevamento scovati immigrati di religione islamica che hanno detto di aver dato un acconto per l’acquisto di capi di bestiame ancora non macellati: i carabinieri forestali allora hanno proceduto al sequestro preventivo d’iniziativa di più di 500 capi fra ovini e caprini presenti. Che sarebbero finiti sgozzati all’islamica.
I controlli, ordinati dal ministro Salvini ai prefetti e questori, erano in occasione della Festa islamica del Sacrificio o dello Sgozzamento, che prosegue fino al 15 agosto. Migliaia gli animali che saranno brutalizzati in questi giorni dai musulmani residenti in Italia.
Nell’allevamento scovati immigrati di religione islamica che hanno detto di aver dato un acconto per l’acquisto di capi di bestiame ancora non macellati: i carabinieri forestali allora hanno proceduto al sequestro preventivo d’iniziativa di più di 500 capi fra ovini e caprini presenti. Che sarebbero finiti sgozzati all’islamica.
CC Forestali |
SONO STATI CONTESTATI I REATI DI UCCISIONE DI ANIMALE AI SENSI DELL’ART. 544 BIS DEL CODICE PENALE e la macellazione clandestina prevista dall’art. 6 comma 1 del d .lgs. 193/06. Si tratta di pratiche non autorizzate e che provocano gravi sofferenze non necessarie all’animale macellato, non essendo utilizzati strumenti di stordimento.
Oltre a questo anche i rischi di carattere igienico sanitario, sia per quanto attiene la sicurezza del prodotto alimentare che per la salubrità dei luoghi. I militari della Stazione CC Forestale Ceppeto, con la collaborazione della Stazione CC forestale di Barberino di Mugello e coordinati dal Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare del Gruppo CC Forestale di Firenze, hanno effettuato un controllo presso un allevamento ovi-caprino a Sesto Fiorentino.
Inizialmente i militari hanno constatato sin dal primo mattino l’ingresso nell’allevamento di numerose autovetture condotte da soggetti di evidente nazionalità estera. Dopodiché, uditi svariati lamenti provenire dall’interno, hanno fatto irruzione verificando che erano in atto attività di macellazione islamica in luoghi del tutto inidonei alla stessa da un punto di vista igienico-sanitario, che la macellazione avveniva in assenza del preventivo stordimento degli animali.
I militari hanno riscontrato in loco l’avvenuta macellazione di nove esemplari di ovini di cui alcuni già eviscerati ed erano presenti una pecora ed una capra con le zampe legate, in attesa di essere macellate, di cui gli operanti disponevano la immediata liberazione. I militari hanno notato che molti dei soggetti avevano i vestiti coperti di sangue a dimostrazione del compimento delle attività di macellazione, compiuta anche direttamente sul terreno.
Le parti non commestibili degli animali quali le pelli, le viscere, le teste e le zampette venivano accatastate nella benna di un mezzo meccanico messa a disposizione dal titolare dell’allevamento. Il terreno ed il pavimento dei locali dove erano avvenute le operazioni di macellazione erano completamente intrisi di sangue.
Non è poi strano che siano più propensi a fare questo:
Facciamo anche un rapido ma accurato ripasso dell'art 544 CP
https://www.brocardi.it
Dispositivo dell'art. 544 bis Codice penale
Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali
(1) Chiunque, per crudeltà o senza necessità (2), cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni(3).
Dispositivo dell'art. 544 ter Codice penale
(1) Chiunque, per crudeltà o senza necessità (2) , cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche (3) è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro(4) La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Dispositivo dell'art. 544 quater Codice penale
(1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato (2), chiunque organizza o promuove (3) spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (4) è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Dispositivo dell'art. 544 quinquies Codice penale
(1) Chiunque promuove, organizza o dirige (2) combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (3) è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Dispositivo dell'art. 544 sexies Codice penale
(1) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato (2).
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Dispositivo dell'art. 544 bis Codice penale
Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali
(1) Chiunque, per crudeltà o senza necessità (2), cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni(3).
Dispositivo dell'art. 544 ter Codice penale
(1) Chiunque, per crudeltà o senza necessità (2) , cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche (3) è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro(4) La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Dispositivo dell'art. 544 quater Codice penale
(1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato (2), chiunque organizza o promuove (3) spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (4) è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Dispositivo dell'art. 544 quinquies Codice penale
(1) Chiunque promuove, organizza o dirige (2) combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (3) è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Dispositivo dell'art. 544 sexies Codice penale
(1) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato (2).
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
LAV, Animal Equality, che possiamo fare?
Avessimo un sospetto su un'associazione "volontaria" islamica sotto casa, chi potrebbe indagare su quanto avviene li dentro dall'11 al 15 agosto e non solo?
Le petizioni non servono, occorre la Forza Pubblica e-o gli Italiani di Buon Senso e di Buona Volontà, Atei, Animalisti, Vegani, anti-competizione, anti calciopoli e guittopoli, anti-sovvertitori di Sorella Natura che uniti si OPPONGANO a tali scempi...
Riprendiamoci Casa Nostra !
Italia ! |
I Nostri Colori ! |
Il Turista che voglio |
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