domenica 3 novembre 2019

 
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Pasticcioni che non sanno neanche copiare. M5S e “reddito di “cittadinanza” favorevole soprattutto a quelli color melanzana per restare fra gli ortaggi e non scivolare nelle “necessità” animali. 
 
Gli Uffici di Collocamento d'antan funzionavano. Finché disoccupato avevi l'indennità di disoccupazione, poi quando trovavi il LAVORO...questo sussidio veniva GIUSTAMENTE tolto. FUNZIONAVA!!! FUNZIONAVA !!! FUNZIONAVA !!!!
 
Estratto da wikipedia, sottoposto a verifica di veridicità: passata.
 
Con la legge n. 264 del 29 aprile 1949, recante Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoriatori involontariamente disoccupati, si era disciplinata la materia della mediazione nel mercato del lavoro, sottoponendo il tutto a monopolio esclusivo degli organi dello Stato, essendo prevista la sanzione penale per gli intermediatori privati. In realtà la norma ricalcava perfettamente il sistema già vigente sotto il regime fascista, in materia di mediazione del lavoro. Si vedano gli artt. 2067 ss c.c. relativi alla vigenza dei contratti collettivi corporativi, ma soprattutto l'art. 2098 c.c. relativo alle Violazioni delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro, penalmente sanzionato.
Testo art 2019 c.c. TUTTORA IN VIGORE
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza della disciplina della domanda e dell'offerta non è nullo, bensì annullabile su iniziativa del Pubblico Ministero, allo scopo di impedire l'esercizio privato dell'avviamento al lavoro, con tutela di interessi prettamente pubblicistici.
La gestione pubblica implicava l'iscrizione in apposite liste tenute dalle SCICA o Uffici di Collocamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a chi fosse interessato, privo di occupazione o in cerca di una nuova. Il datore di lavoro, invece, che intendeva assumere del personale, doveva presentare una "richiesta di avviamento al lavoro", nella quale andavano inseriti soltanto dati relativi al numero dei lavoratori richiesti e la qualifica che dovevano possedere. Era la cosiddetta chiamata numerica. L'Ufficio di Collocamento disponeva l'avviamento del lavoratore. La nominatività era richiesta solo in caso di elevata professionalità o per i familiari del datore di lavoro. Il lavoratore mensilmente provvedeva ad annotare su apposito tessera, il C1, conosciuto anche come Tesserino rosa, lo stato di disoccupazione, al fine di non perdere il posto nelle graduatoria. In caso di lavoro, invece egli veniva cancellato dalla graduatoria per re-iscriversi, su sua richiesta alla fine della prestazione lavorativa. Il rapporto di lavoro era poi trascritto sul Libretto di Lavoro previsto dalla legge del 1935, che attestava allo SCICA l'avvenuto effettuazione del lavoro, la qualifica conseguita, il periodo, ecc.
Periodo delle riforme fino all'attuale sistema
Tranne poche modifiche, IL SISTEMA INIZIALE RIMASE INALTERATO DAL 1949 FINO AGLI ANNI SETTANTA.
Infatti, in tale anno con la legge 11 maggio 1970, n. 83 si regolamentò il collocamento speciale in agricoltura e con la LEGGE N. 300/1970, IL COSIDDETTO STATUTO DEI LAVORATORI, ARTT. 33 E 34, si modificò la chiamata numerica. Successivamente con la legge 28 FEBBRAIO 1987 N. 56 E LA LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223, fu abrogato l'obbligo della richiesta numerica, concedendo dapprima l'assunzione su richieste nominative per la metà degli assunti, estesa poi per intero a tutti.
La riforma non modificò i caratteri portanti del sistema di collocamento pubblico: essa fu fortemente intaccata DAL D.L. 1º OTTOBRE 1996 N. 510 CONV. IN LEGGE 28 NOVEMBRE 1996 N. 609, CHE HA COMPLETAMENTE LIBERALIZZATO IL SISTEMA DELLE ASSUNZIONI, ABOLENDO ANCHE L'OBBLIGO DELLA RICHIESTA PREVENTIVA. IL PRINCIPIO DELL'AVVIAMENTO ERA STATO SOSTITUITO IN FAVORE DI UN PIÙ SEMPLICE MECCANISMO DI DOMANDA E OFFERTA.
La riforma voluta da Tiziano Treu, allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel Governo Prodi, era solo l'inizio della generale riorganizzazione di tutto il sistema di mediazione e collocamento dei lavoratori nel mercato del lavoro. Numerose erano state le pronunce della Corte di Giustizia Europea sulla mancanza di concorrenza nel sistema italiano del mercato del lavoro. La riforma fu, pertanto, necessaria.
In secondo luogo, per la concomitanza della Riforma Bassanini sul decentramento delle funzioni dello Stato, in base al principio di sussidiarietà, vennero attribuite alle Regioni le funzioni del mercato del lavoro, le quali le trasferirono alle Province, riservandosi lo Stato soltanto il ruolo generale di indirizzo, promozione, coordinamento e vigilanza in materia di lavoro. Con la legge n. 196/1997 si introdusse il lavoro interinale in Italia.
L'ultima e radicale trasformazione del sistema di collocamento è avvenuta con l'intervento della cosiddetta LEGGE BIAGI, emanata durante il GOVERNO BERLUSCONI II, che ha fortemente modificato la disciplina degli intermediari dei mercato del lavoro, introducendo le Agenzie per il Lavoro, imprese di diritto privato, che insieme ai Centri per l'Impiego forniscono un'alternativa al canale di inserimento pubblico nel lavoro.
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