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L’EMERGENZA E’ L’EVERSIONE ! 12.07.2020
L’EMERGENZA E’ L’EVERSIONE ! 12.07.2020
Francia, Spagna e altri paesi, pur avendo molti più malati di Covid, hanno revocato lo stato di emergenza. Perché noi no?
Il regime vuole una proroga dei pieni poteri sui diritti costituzionali, e per questo, per mantenere l’allarme, continua a gonfiare i numeri dei ‘malati’ e dei ‘morti’ di Corona virus. Ma come ha usato tali poteri sino ad ora? Per che fini? Per che interessi? Con che rispetto delle regole costituzionali? E della verità dei fatti?
LI HA USATI SICURAMENTE PER RESTARE IN SELLA, PER TENERE IN PIEDI IL GOVERNO, PER EVITARE IL VOTO. E per evitare le autopsie che avrebbero rivelato che i morti di Covid sono una frazione dei dichiarati e che sono dovuti a erronea terapia (intubazione per polmonite anziché cura della flebo trombosi). Li ha usati per un lockdown che sta distruggendo l’economia e rendendo ingestibile il debito pubblico e privato e portando a una nuova campagna di svendita del Paese.
Parliamo della dichiarazione di stato di emergenza in data 31.01.2020 in G.U. 26 del 01.02.2020. Va notato che l’ordinamento, tranne che per la materia della protezione civile, NON PREVEDE UNO STATO DI EMERGENZA O DI ASSEDIO, MA SOLO UNO STATO DI GUERRA, e questa è stata una scelta del costituente, che, all’art. 77, ha previsto lo strumento del Decreto Legge, perfettamente idoneo alla bisogna e molto abusato, il quale, il passaggio parlamentare, contempera le esigenze di tempestività e di garanzia.
I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO CONTE LEDONO GLI ARTICOLI 3, 4, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 24, 32, 34, 35, 36, E 41 DELLA COSTITUZIONE NONCHÉ GLI ARTICOLI 5, 9 E 11 DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO siccome comprimono sostanzialmente l’esercizio di gran parte delle libertà fondamentali dei cittadini, sul cui rispetto si fonda la legittimazione del potere politico, e impediscono materialmente l’esercizio del diritto al lavoro. Essi sono inficiati dal vizio di eccesso di potere, sostanziatosi nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione e di istruttoria, essendo in contraddizione coi dati dell’ISS e con le indicazioni dell’OMS. Infine, sono inficiati da violazione di legge in quanto violano l’art. 24 del d.lgs. 1/2018, come sotto si dirà.
Molto grave e già in sé realizzante l’eversione, è l’uso del Decreto del Consiglio dei Ministri per deliberare tale abnorme provvedimento, OSSIA DI UN ATTO AMMINISTRATIVO E NON LEGISLATIVO, quindi non soggetto a controllo del Capo dello Stato né a ratifica del parlamento, al fine di adottare provvedimenti limitativi di diritti costituzionali tutelati da riserva di legge, e del tutto al di fuori dell’art. 24, 1° c. e dell’art. 25 del Decreto Legislativo 02.01.2018, cui il Decreto in questione si richiama. Infatti l’art. 24, c. 1, dispone che la deliberazione dello stato di emergenza “autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25”: cioè autorizza la Protezione Civile a emanare ordinanze in materie e con poteri bene determinati, che invece i denunciati hanno ecceduto con i successivi DPCM, intaccando le libertà costituzionali primarie. Per giunta, con chiaro intento e dolo eversivi, l’esercizio dei poteri di conversione viene demandato a non precisate “autorità competenti”, che il governo potrà designare ad libitum!
IL DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE HA DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA È QUINDI INCOSTITUZIONALE, ABNORME, EVERSIVO. ANCOR PIÙ LO SAREBBE LA SUA PROROGA.
Esso è ulteriormente incostituzionale e abnorme perché con esso il governo ha assunto poteri non predeterminati, come avverrebbe con la deliberazione dello stato di guerra ex art. 78, e senza la deliberazione parlamentare richiesta dall’art. 78.
Con esso, Conte si è arrogato poteri di comprimere diritti e funzioni costituzionali, e di disporre sanzioni anche penali contro chi non acquiescesse a tali ingiuste limitazioni.
Col DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020), il governo si è arrogato la facoltà generale di limitare, mediante DPCM (art. 3) libertà e diritti costituzionali protetti da riserva di legge mediante provvedimenti amministrativi, con enunciazioni addirittura provocatorie come quella dell’art. 2 : “1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.”
Conte, a detta dei denuncianti, ha successivamente esercitato tali illegittimi poteri con i noti DPCM, iniziando con quello 04.03.2020 a firma Conte e Speranza.
A seguito di durissime censure di incostituzionalità e abnormità, i denunciati hanno emanato il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che però conferma il sopruso conferendo, con gli artt. 1 e 2, al governo poteri in bianco di comprimere diritti e libertà costituzionali protetti da riserva di legge, col disporre sanzioni penali e amministrative in bianco – sempre a detta dei denuncianti.
Conte si è distinto, insomma, nell’emanare provvedimenti amministrativi e legislativi illegittimi e illeciti con abuso di ufficio, usurpazione, usurpando i poteri del parlamento, come ha fatto il Decreto del Consiglio dei Ministri 31.01.2020 e il DL 25.03.2020, finalizzati – il primo, mediante la decretazione di uno stato di emergenza in forme e per scopi incompatibili con l’art. 25 del Decr. Legisl. 02.01.2018 n. 1 (Decreto istitutivo della protezione civile), e mirante ad attribuire illecitamente poteri straordinari non definiti al Capo del Governo al fine anche di abilitarlo all’emissione dei noti DPCM; il secondo, a rimediare a vizi giuridici nella formazione del primo salvandone gli effetti.
Si è anche distinto nell’abuso di provvedimenti amministrativi -DPCM del 04.03.2020 e ss.- aventi illegittimo contenuto normativo generale, in violazione di norme e diritti costituzionali comprimibili esclusivamente mediante legge formale (art. 16 Cost.).
CREDO CHE QUANTO PRECEDE SIA SUFFICIENTE PER BOCCIARE L’OPERATO DI CONTE IN FATTO DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO. E per dire che un nuovo dpcm per i pieni poteri (di massacro del Paese) non potrà mai essere legittimato da un parlamento di poltronisti come lui, frutto di macchinazioni giudiziarie schifose, e che non rappresenta gli Italiani ma solo il timore di sottoporsi al loro voto, e la volontà di sottostare alla manfrina euro-germanica delle false rassicurazioni, degli aiuti che non saranno concessi e dei prestiti che arriveranno tra oltre un anno, quando il disastro sarà stato completato.
Il regime vuole una proroga dei pieni poteri sui diritti costituzionali, e per questo, per mantenere l’allarme, continua a gonfiare i numeri dei ‘malati’ e dei ‘morti’ di Corona virus. Ma come ha usato tali poteri sino ad ora? Per che fini? Per che interessi? Con che rispetto delle regole costituzionali? E della verità dei fatti?
LI HA USATI SICURAMENTE PER RESTARE IN SELLA, PER TENERE IN PIEDI IL GOVERNO, PER EVITARE IL VOTO. E per evitare le autopsie che avrebbero rivelato che i morti di Covid sono una frazione dei dichiarati e che sono dovuti a erronea terapia (intubazione per polmonite anziché cura della flebo trombosi). Li ha usati per un lockdown che sta distruggendo l’economia e rendendo ingestibile il debito pubblico e privato e portando a una nuova campagna di svendita del Paese.
Parliamo della dichiarazione di stato di emergenza in data 31.01.2020 in G.U. 26 del 01.02.2020. Va notato che l’ordinamento, tranne che per la materia della protezione civile, NON PREVEDE UNO STATO DI EMERGENZA O DI ASSEDIO, MA SOLO UNO STATO DI GUERRA, e questa è stata una scelta del costituente, che, all’art. 77, ha previsto lo strumento del Decreto Legge, perfettamente idoneo alla bisogna e molto abusato, il quale, il passaggio parlamentare, contempera le esigenze di tempestività e di garanzia.
I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO CONTE LEDONO GLI ARTICOLI 3, 4, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 24, 32, 34, 35, 36, E 41 DELLA COSTITUZIONE NONCHÉ GLI ARTICOLI 5, 9 E 11 DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO siccome comprimono sostanzialmente l’esercizio di gran parte delle libertà fondamentali dei cittadini, sul cui rispetto si fonda la legittimazione del potere politico, e impediscono materialmente l’esercizio del diritto al lavoro. Essi sono inficiati dal vizio di eccesso di potere, sostanziatosi nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione e di istruttoria, essendo in contraddizione coi dati dell’ISS e con le indicazioni dell’OMS. Infine, sono inficiati da violazione di legge in quanto violano l’art. 24 del d.lgs. 1/2018, come sotto si dirà.
Molto grave e già in sé realizzante l’eversione, è l’uso del Decreto del Consiglio dei Ministri per deliberare tale abnorme provvedimento, OSSIA DI UN ATTO AMMINISTRATIVO E NON LEGISLATIVO, quindi non soggetto a controllo del Capo dello Stato né a ratifica del parlamento, al fine di adottare provvedimenti limitativi di diritti costituzionali tutelati da riserva di legge, e del tutto al di fuori dell’art. 24, 1° c. e dell’art. 25 del Decreto Legislativo 02.01.2018, cui il Decreto in questione si richiama. Infatti l’art. 24, c. 1, dispone che la deliberazione dello stato di emergenza “autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25”: cioè autorizza la Protezione Civile a emanare ordinanze in materie e con poteri bene determinati, che invece i denunciati hanno ecceduto con i successivi DPCM, intaccando le libertà costituzionali primarie. Per giunta, con chiaro intento e dolo eversivi, l’esercizio dei poteri di conversione viene demandato a non precisate “autorità competenti”, che il governo potrà designare ad libitum!
IL DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE HA DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA È QUINDI INCOSTITUZIONALE, ABNORME, EVERSIVO. ANCOR PIÙ LO SAREBBE LA SUA PROROGA.
Esso è ulteriormente incostituzionale e abnorme perché con esso il governo ha assunto poteri non predeterminati, come avverrebbe con la deliberazione dello stato di guerra ex art. 78, e senza la deliberazione parlamentare richiesta dall’art. 78.
Con esso, Conte si è arrogato poteri di comprimere diritti e funzioni costituzionali, e di disporre sanzioni anche penali contro chi non acquiescesse a tali ingiuste limitazioni.
Col DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020), il governo si è arrogato la facoltà generale di limitare, mediante DPCM (art. 3) libertà e diritti costituzionali protetti da riserva di legge mediante provvedimenti amministrativi, con enunciazioni addirittura provocatorie come quella dell’art. 2 : “1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.”
Conte, a detta dei denuncianti, ha successivamente esercitato tali illegittimi poteri con i noti DPCM, iniziando con quello 04.03.2020 a firma Conte e Speranza.
A seguito di durissime censure di incostituzionalità e abnormità, i denunciati hanno emanato il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che però conferma il sopruso conferendo, con gli artt. 1 e 2, al governo poteri in bianco di comprimere diritti e libertà costituzionali protetti da riserva di legge, col disporre sanzioni penali e amministrative in bianco – sempre a detta dei denuncianti.
Conte si è distinto, insomma, nell’emanare provvedimenti amministrativi e legislativi illegittimi e illeciti con abuso di ufficio, usurpazione, usurpando i poteri del parlamento, come ha fatto il Decreto del Consiglio dei Ministri 31.01.2020 e il DL 25.03.2020, finalizzati – il primo, mediante la decretazione di uno stato di emergenza in forme e per scopi incompatibili con l’art. 25 del Decr. Legisl. 02.01.2018 n. 1 (Decreto istitutivo della protezione civile), e mirante ad attribuire illecitamente poteri straordinari non definiti al Capo del Governo al fine anche di abilitarlo all’emissione dei noti DPCM; il secondo, a rimediare a vizi giuridici nella formazione del primo salvandone gli effetti.
Si è anche distinto nell’abuso di provvedimenti amministrativi -DPCM del 04.03.2020 e ss.- aventi illegittimo contenuto normativo generale, in violazione di norme e diritti costituzionali comprimibili esclusivamente mediante legge formale (art. 16 Cost.).
CREDO CHE QUANTO PRECEDE SIA SUFFICIENTE PER BOCCIARE L’OPERATO DI CONTE IN FATTO DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO. E per dire che un nuovo dpcm per i pieni poteri (di massacro del Paese) non potrà mai essere legittimato da un parlamento di poltronisti come lui, frutto di macchinazioni giudiziarie schifose, e che non rappresenta gli Italiani ma solo il timore di sottoporsi al loro voto, e la volontà di sottostare alla manfrina euro-germanica delle false rassicurazioni, degli aiuti che non saranno concessi e dei prestiti che arriveranno tra oltre un anno, quando il disastro sarà stato completato.
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ILLEGITTIMI:
1. Delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 – dichiarazione dello stato di emergenza
2. DPCM dell’8 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. DPCM del 9 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
4. DPCM dell’11 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
5. DPCM del 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
6. DPCM del 1° aprile 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
7. DPCM del 10 aprile 2020 – Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale;
8. DPCM del 10 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CoviD-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
9. Ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
10.Ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
11. Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministero della Salute – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
12. Direttiva ai Prefetti del Ministro dell’Interno dell’8 marzo 2020 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
13. Circolare del Ministero dell’Interno del 12 marzo 2020 – Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19);
14. Circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2020 – Misure riguardanti lo svolgimento delle attività produttive e gli spostamenti fra territori comunali diversi;
15.DPCM del 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
1. Delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 – dichiarazione dello stato di emergenza
2. DPCM dell’8 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. DPCM del 9 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
4. DPCM dell’11 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
5. DPCM del 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
6. DPCM del 1° aprile 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
7. DPCM del 10 aprile 2020 – Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale;
8. DPCM del 10 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CoviD-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
9. Ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
10.Ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
11. Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministero della Salute – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
12. Direttiva ai Prefetti del Ministro dell’Interno dell’8 marzo 2020 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
13. Circolare del Ministero dell’Interno del 12 marzo 2020 – Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19);
14. Circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2020 – Misure riguardanti lo svolgimento delle attività produttive e gli spostamenti fra territori comunali diversi;
15.DPCM del 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
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