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La Camera Civile degli Avvocati Pratesi chiede l’annullamento del DPCM del 10 aprile: “E’ illegittimo”
di Redazione TV Prato 15 Aprile 2020 FONTE: tvprato.it
“Il DPCM 10 aprile 2020 altro non è che un ATTO AMMINISTRATIVO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE, NEL MOMENTO IN CUI LIMITA LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE PREVEDENDO UN CONTENIMENTO UNIVERSALE PER ASSERITE ESIGENZE SANITARIE GIÀ SI PONE IN EVIDENTE CONTRASTO CON GLI ARTT. 16 E 32 COSTITUZIONE, OLTRE CHE AD IMPEDIRE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA E DI INIZIATIVA ECONOMICA”.
Per i civilisti il governo non ha rispettato il dettato costituzionale, avendo attribuito con un decreto legge ad un proprio componente il potere di limitare con atti amministrativi le libertà costituzionali, che possono trovare limiti solo in atti legislativi parlamentari.
“IL DCPM 10 APRILE 2020 È QUINDI ILLEGITTIMO AL PARI DELLA NORMA PRESUPPOSTA CONSISTENTE NEL D.L. 19/2020 VIOLANDO GLI ART. 1, 4, 16, 32, 35 E 41 DELLA COSTITUZIONE” CONCLUDONO GLI AVVOCATI.
“Questo comportamento – proseguono gli avvocati – sta mettendo a repentaglio la vita economica e sociale del nostro Paese mediante provvedimenti del tutto illegittimi e pertanto la Camera Civile di Prato ha inteso tutelare le libertà costituzionali dei cittadini e delle imprese, invitando ciascun soggetto interessato a far pervenire alla Presidenza del Consiglio analoga istanza”.
Per gli avvocati non tornano neppure i numeri: “Secondo i dati ISTAT, nel primo trimestre dell’anno 2020, il numero totale dei morti è in linea con gli anni precedenti, anzi vi sarebbe una qualche diminuzione.
Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, all’attualità vi sarebbero 20.465 morti con un’età media di 78 anni, di cui il 61% con tre o più patologie pregresse, il 20,7% con due patologie pregresse, il 14,8% con una patologia pregressa mentre solo il 3,5% non avrebbe avuto nessuna patologia. Quindi, il numero dei soggetti morti per Covid-19 senza patologie pregresse sarebbero 716, che rappresenta in confronto della popolazione italiana lo 0,0011%, mentre alla data odierna il totale di chi ha contratto il Covid-19 (comprensivi i positivi 103.616, i guariti 35.345 ed i morti 20.465) pari a 159.516 persone sarebbe lo 0,264% della popolazione.
TALI NUMERI NON SEMBRANO ESSERE STATI ADEGUATAMENTE VALUTATI AI FINI DI EFFETTUARE IL CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI DELLA NAZIONE”.
Commento bambilu
DA VERIFICARE PERCHE' NON MI FIDO DI QUELLO CHE CI "ELARGISCONO"
ART. 1, 4, 16, 32, 35 E 41 DELLA COSTITUZIONE
Art 1
«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo
da cancellare , che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.»
Art 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.Art 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
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