Se c’è rischio non può esserci obbligatorietà
La Corte Costituzionale – prendendo spunto da un caso verificatosi in Puglia relativo ad una donna a suo tempo sottoposta alla vaccinazione contro il virus dell’epatite A e che, in conseguenza di ciò, era poi risultata affetta da lupus eritematoso sistemico – ha emesso di recente una nuova importante sentenza, la numero 118/2020, ribadendo un principio che già negli scorsi anni ha avuto modo di sottolineare più volte: la persona che, in seguito a un trattamento sanitario, obbligatorio o raccomandato che sia, ha avuto conseguenze negative per la sua integrità psico-fisica, ha diritto ad essere risarcita.
Prima di entrare nello specifico di questa ultima pronuncia facciamo però un rapido passo indietro, tanto per aver più chiara la situazione.
In Italia abbiamo una legge, la numero 210 del 25 febbraio 1992, che prevede l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Con la Legge n. 229/2005 è stato introdotto un ulteriore indennizzo. L’entità di tale indennizzo è notevolmente superiore rispetto a quello previsto dalla Legge n. 210/92, al quale si somma, ed è corrisposto “per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa”.
Nel 2012 (sentenza numero 107) la Corte Costituzionale ha stabilito che deve essere indennizzato non solo il soggetto danneggiato da vaccinazioni obbligatorie ma anche quello danneggiato da vaccinazioni raccomandate, quelle consigliate dalle autorità sanitarie (nel caso in esame si faceva riferimento alla vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, all’epoca non obbligatoria però fortemente incentivata dalle pubbliche autorità e oggetto di una intensa campagna di sensibilizzazione).
Nel 2017 (sentenza numero 268), seguendo questa linea, la Consulta ha emanato una nuova sentenza riconoscendo il diritto all’indennizzo anche in caso di danni derivanti da vaccinazione antinfluenzale (di nuovo si parla di una vaccinazione raccomandata da parte delle autorità sanitarie pubbliche e non obbligatoria).
E veniamo a questa ulteriore recente pronuncia, la numero 118/2020, depositata il 23 giugno scorso: la Corte Costituzionale ribadisce nuovamente il principio che è riconosciuto l’indennizzo anche ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili riconducibili a vaccinazioni non obbligatorie, ma semplicemente “raccomandate” (nel caso specifico dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 210/1992 nella parte in cui “non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A”).
Si legge nella sentenza: “La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale”.
Sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati.
Fin qui i fatti. Ora alcune considerazioni personali:
1) E’ “la collettività”, vale a dire siamo noi che paghiamo in caso di danni. Lo fa infatti il Ministero della salute o il personale sanitario che si è occupato della somministrazione del vaccino o la ASL di appartenenza del soggetto danneggiato (a seconda delle diverse casistiche). NON SONO le ditte produttrici del vaccino che risarciscono, come in teoria sarebbe logico e giusto. E’ lo Stato stesso che le ha sollevate da questa responsabilità.
(Per le complicanze di tipo irreversibile derivanti sia da vaccini obbligatori che consigliati si può parlare tanto di ‘indennizzabilità’ che di ‘risarcibilità’ a seconda che gli effetti indesiderati siano “non prevedibili e non evitabili” oppure “prevedibili e di conseguenza evitabili”. È proprio questa distinzione a fondare il discrimine tra indennizzabilità o risarcibilità degli stessi).
2) Siamo sempre noi che paghiamo il vaccino. Il vaccino non è MAI regalato, anche quando si dice che viene distribuito gratis. Lo paga lo Stato, cioè “la collettività”, con soldi che magari, laddove non fosse realmente utile e necessario, potrebbero essere spesi diversamente, sempre a beneficio della popolazione.
3) E’ da ipocriti affermare e far credere che i vaccini sono totalmente sicuri. Sono farmaci e vanno trattati al pari di tutti gli altri farmaci perché, come ogni trattamento medico, anche la vaccinazione può avere effetti indesiderati. Oltre a quelli di lieve entità e/o transitori, purtroppo, dalla somministrazione del vaccino possono derivare anche effetti gravi e permanenti.
Tra l’altro ci sono fattori di rischio di tipo genetico, biologico ed ambientale che rendono alcune persone più suscettibili di altre. Lo stesso Stato italiano ha preso atto, già da tempo, di questi fattori di rischio e ha promulgato – come appunto ricordato a inizio post – la L. 210/1992 che unitamente alla L. 229/2005, stabilisce un indennizzo per i danni da vaccinazione obbligatoria e poi istituito (D.M. 12.12.2003; D.M. 30.04.2015; Decreto 31.05.2019) un sistema di cosiddetta ‘Vaccinovigilanza’ che si occupa del monitoraggio degli eventi avversi che si verificano dopo la somministrazione di vaccini (è un sistema che funziona davvero? è adeguato? è sufficiente? è indipendente?).
Inoltre vi sono state successive pronunce della Corte Costituzionale che hanno esteso il diritto all’indennizzo anche in riferimento ai vaccini non obbligatori ma “consigliati”.
Infine sono numerose le sentenze di vari tribunali che negli anni hanno riconosciuto il nesso causale tra somministrazione del vaccino e danni irreversibili.
Ora, come appare evidente da tutte queste norme e sentenze, il rischio c’è.
E se c’è rischio, non può esserci obbligatorietà.
Sulla base di ciò le iniziative che impongono l’obbligatorietà – anche quelle ultime di alcune Regioni in seguito all’emergenza-covid di voler rendere obbligatorio il vaccino antinfluenzale per determinate categorie – sollevano parecchi dubbi e interrogativi: se la sicurezza non può essere garantita totalmente, in funzione di cosa è questa obbligatorietà? Di una efficace e necessaria profilassi o di un business farmaceutico?
4) Come recita l’articolo 32 della Costituzione nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, salvo l’eccezione data da una specifica “disposizione di legge”, che potrebbe derogare a questa regola, in casi particolari. TUTTAVIA, IN OGNI CASO, NON SI POSSONO VIOLARE I LIMITI DEL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.
Il fatto che sia previsto per legge un indennizzo per i danneggiati da vaccino – o le famiglie in caso di morte – non esonera lo Stato dal rispetto della persona umana. Anche perché nessuna somma di denaro potrà mai ripagare salute e vita rovinate per sempre. Quando ad ammalarsi è tuo figlio o una persona a te cara, che te ne importa delle statistiche? Quando accade questa tragedia, una famiglia è sconvolta definitivamente. Non è consolatorio sapere che si tratta di una ‘rara’ reazione avversa e nessun indennizzo o risarcimento sistemerà più le cose.
E QUI MI FERMO PER NON ANNOIARE CON ALTRI DETTAGLI GIURIDICI PERCHÉ, OLTRE ALL’ART.32 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE, SI POTREBBERO CITARE, PER ESEMPIO, ANCHE LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA, LA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLA DIGNITÀ DELL’ESSERE UMANO NEI CONFRONTI DELL’APPLICAZIONE DELLA BIOLOGIA E DELLA MEDICINA, LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL MALATO E IL CODICE DI NORIMBERGA CHE, NEL RISPETTO DELL’INTEGRITÀ FISICA E PSICHICA CUI OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO, ESCLUDONO QUALSIASI TRATTAMENTO MEDICO FORZATO.
SE DUNQUE UNO STATO PRETENDE DI IMPORRE AI SUOI CITTADINI FARMACI O TRATTAMENTI SENZA IL LORO CONSENSO LIBERO E INFORMATO, AGISCE CONTRO I DIRITTI UMANI FONDAMENTALI CHE APPARTENGONO A TUTTE LE PERSONE IN OGNI NAZIONE CIVILE. L’INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ NON PUÒ ANNULLARE IL DIRITTO ALLA SALUTE DEL SINGOLO INDIVIDUO.
Concludendo, decidere di non sottoporsi o non sottoporre un proprio figlio alle vaccinazioni, obbligatorie o consigliate, è una grande responsabilità.
E’ una grande responsabilità fare anche la scelta opposta delegando ad altri la decisione.
Personalmente, avendo conosciuto le sofferenze di alcuni bambini e adulti danneggiati, ho capito che i vaccini non sono un dogma in quanto non sempre sono innocui. Ma questa è la mia esperienza, le circostanze della vita mi hanno portato ad affrontare la questione e a trovare le mie risposte.
Ognuno però deve trovare la propria risposta informandosi, studiando, leggendo, approfondendo, scaricando documenti da fonti attendibili online, acquistando libri, guardando video, parlando anche con il proprio medico di fiducia che conosce la situazione individuale e che quindi può dare un consiglio personalizzato (valutando vantaggi e svantaggi per quel singolo soggetto ed eventualmente modalità e tempi di somministrazione, così come avviene per qualsiasi farmaco).
La conoscenza è la forma di potere più grande che abbiamo e, grazie a questa, possiamo diventare parte attiva fondamentale nel mantenimento e miglioramento della salute nostra e dei nostri cari.
Dunque orecchie tese, occhi ben aperti, mente sgombra da pregiudizi e, nel cuore, tanta voglia di ricercare la verità per arrivare, alla fine, a fare la propria scelta in piena consapevolezza e autonomia.
Perché è proprio questo il fine di questo articolo.
Il mio intento non è certo quello di istruire la gente ad evitare i vaccini, piuttosto quello di invitare le persone a documentarsi bene su un tema così delicato e importante per arrivare, eventualmente, ad un reale consenso informato alla vaccinazione di se stessi o dei propri figli.
Senza dimenticare che le conoscenze scientifiche cambiano rapidamente in base a nuovi dati, a studi, a revisioni e riflessioni più approfondite e che capacità critiche e indipendenza di giudizio vanno salvaguardate sempre, soprattutto in tempi come questi, in cui sembra che non ci sia sapienza senza obbedienza.
Commento Monia 667
Intanto sono spariti da inFernet i bugiardini “de na' vorta” sui vaccini. Indovina perché? Perchè in quelli vecchi c'erano elencati i componenti e soprattutto gli “eccipienti” pieni di mercurio, allluminio, formaldeide, feti di scimmia e feti umani ed altre oscenità. Mancava solo la merda...
A proposito di merda: anche 'art 32 della pro-stituzione ha il solito vizietto che al primo comma stabilisce il giusto ed all'ultimo lo cancella: padri? Padri ? Figli di mater ignota !
"La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. ciò significa che una qualsiasi legge dell'azzolina annulla la legge fondamentale....leggeteli: dal primo all'ultimo sono tutti con la fregatura !"
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